Aggiornamento lavoratori – Rischio basso, medio e alto
Aggiornamento periodico della formazione lavoratori per tutti i livelli di rischio specifico
Panoramica
L’aggiornamento non deve essere inteso solo come un rispetto agli obblighi di legge, ma deve intraprendere un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell’ottica del "lifelong learning" con l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.
Nel corso di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.
Fonte: Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (rep. atti n. 59/CSR), Allegato A, Parte III, §1.1 — Lavoratori.
Programma del corso
- Modifiche normative
- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione
A chi è rivolto
- Lavoratori già formati che devono aggiornare la formazione
Attestato e normative
Attestato di frequenza valido ai fini di legge, rilasciato al termine del percorso formativo previa verifica di apprendimento.
- D.Lgs 81/08 art. 36-37
- Accordo Stato-Regioni 2025